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LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754

Sperimentazione negli Istituti professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1973)
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Testo in vigore dal:  23-11-1969 al: 17-10-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali tesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.
Parimenti a fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di cinquanta; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di trecentocinquanta.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalla commissione di cui al primo comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento.