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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1969, n. 701

Norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 (in G.U. 27/12/1969, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
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Testo in vigore dal:  28-10-1969 al: 27-12-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti


Ai fini della progettazione e della costruzione di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si procede, anziché con affidamento in concessione, mediante delega dello Stato agli enti ed istituti indicati dall'articolo 16 della stessa legge, nei casi ed alle condizioni ivi previsti.
Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi del precedente comma può essere compresa, su richiesta dell'ente obbligato, anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.
La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'art. 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche alla ipotesi di cui al precedente comma.
Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge 28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.