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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1969, n. 701

Norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 (in G.U. 27/12/1969, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal: 28-12-1969
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di emanare norme integrative e
modificative  della  legge  28  luglio  1967,  n.  641, sull'edilizia
scolastica e universitaria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  per  il bilancio e la programmazione economica, il
Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1.
(((Delega per  la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia
            scolastica ed acquisto delle aree occorrenti)))

  ((Il  primo,  secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 28
luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:
  "Gli  enti  obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono
avvalersi  della  delega  da parte dello Stato per l'esecuzione delle
opere  di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della
costruzione  la  domanda  redatta  dal  comune  e  dagli  altri  enti
obbligati  ai  sensi  del  primo  comma  dell'articolo  9  equivale a
richiesta di delega. La delega e' concessa all'atto dell'approvazione
del piano esecutivo annuale.
  Qualora  gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai
sensi  dell'articolo  9 della presente legge, di non volersi avvalere
della  delega  o  rinuncino  alla  delega loro accordata od incorrano
nella  decadenza  prevista  dalle  norme concernenti i termini per la
progettazione  e  per  l'appalto  concorso, il provveditore regionale
alle  opere  pubbliche competente per territorio, sentito il comitato
di cui all'articolo 25 della presente legge, puo' delegare l'istituto
per  lo  sviluppo  dell'edilizia  sociale  od  altri enti pubblici, a
carattere  nazionale,  specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero
puo' disporre l'esecuzione diretta dell'opera".
  Fermo  restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo
13  della  legge  28  luglio  1967, n. 641, nella delega accordata ai
sensi dei precedenti capoversi e' compresa anche l'acquisizione delle
aree  occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge
26  gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa e' imputabile sui fondi
stanziati  dallo  Stato  per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in
venticinque annualita' senza interessi.
  La  concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma
dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle
stesse   condizioni  ivi  stabilite,  anche  all'ipotesi  di  cui  al
precedente comma.
  Per  la delega di cui al presente articolo, si osservano, in quanto
applicabili,  le norme previste dalla citata legge,28 luglio 1967, n.
641, per la concessione)).