stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 695

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-11-1969 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno, approvato con il decreto sopraindicato è modificato come appresso:
Gli articoli 25 e 26 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 25. - Alle facoltà di magistero e di lettere e filosofia è annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca è nominato dal rettore su proposta dei consigli delle facoltà di magistero e lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta secondo le modalità di cui al seguente articolo, ed è scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega dei consigli delle facoltà riunite secondo le norme da questi fissate. Il direttore è coadiuvato da un consiglio di direzione e da un vice direttore nominati dai consigli delle due facoltà riuniti in seduta congiunta, su proposta del direttore della biblioteca, scegliendoli tra il personale docente.
Art. 26. - Gli istituti scientifici sono comuni alla facoltà di magistero ed alla facoltà di lettere e filosofia.
Essi hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.
Con apposita deliberazione dei consigli, della facoltà di magistero e di lettere e filosofia, riuniti in seduta comune, convocata a presieduta congiuntamente dai presidi delle due facoltà, si provvede al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto.
Ogni istituto è retto da un direttore, responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso, coadiuvato da un consiglio di direzione di cui fanno parte tutti i professori di ruolo titolari di materie impartite nell'istituto. I componenti di tale consiglio elaborano un regolamento interno.
Il direttore dell'istituto è nominato, secondo le modalità di seguito indicate dal rettore dell'università, su designazione dei consigli delle facoltà di magistero e di lettere e filosofia riuniti in seduta congiunta, secondo i criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo svolto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio delle facoltà riunite designerà scegliendo tra essi, il direttore dello istituto, il quale rimarrà in carica tre anni.
Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto fra i professori di ruolo titolari di insegnamenti affini di diverso istituto o fra i professori incaricati di materie impartite nell'istituto. In tale caso la nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio delle facoltà riunite, sentiti i docenti che fanno parte dell'istituto stesso.
Qualora intervenga la nomina di un professore di ruolo di discipline impartite nell'ambito dell'istituto, questo ultimo diviene di diritto direttore dell'istituto, anche prima della scadenza del mandato del precedente direttore. Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.
In conformità ai criteri fissati dal presente articolo gli istituti scientifici dell'istituto universitario di Salerno, per le facoltà di magistero e di lettere e filosofia, risultano così costituiti:
1) Istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza;
2) Istituto di lingue;
3) Istituto di filologia classica e storia antica;
4) Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea;
5) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia;
6) Istituto di filosofia e storia della filosofia;
7) Istituto di storia dell'arte;
8) Istituto di geografia;
9) Istituto di legislazione scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 111. - CARUSO