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LEGGE 1 ottobre 1969, n. 684

Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-11-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:
a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000;
b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;
c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.500;
d) burro di cacao: lire 28.000;
e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'un per cento: lire 17.000.
L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è abrogato.