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LEGGE 13 agosto 1969, n. 592

Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-9-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio base della qualifica ferroviaria con la quale esiste piena corrispondenza di mansioni, aumentato della indennità integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti alla data del 1 gennaio 1969, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale più favorevole in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria.