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LEGGE 1 agosto 1969, n. 476

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, con le seguenti modificazioni:
Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi che nel settore della coltivazione consentano di ovviare agli inconvenienti provocati dalla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino programmi di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità".
All'articolo 4, terzo comma, le parole: "da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base" sono sostituite con le parole: "da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi".
All'articolo 4, quarto comma, le parole: "ed a singole aziende" sono sostituite con le parole: "ad aziende singole e ad aziende di concessionari speciali singoli o associati, anche mediante concentrazione di impianti, purché le realizzazioni siano rispondenti per organicità ed economicità".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 agosto 1969

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