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LEGGE 1 agosto 1969, n. 464

Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000.
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dal precedente comma, la attribuzione e la misura dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente legge nei riguardi dei personali indicati all'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249.