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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969, n. 59

Materie e raggruppamenti di materie nelle sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-1969 al: 21-12-2008
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sull'ordinamento dell'istruzione media tecnica;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 884, relativa alla istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1966, con il quale sono stati approvati gli orari e programmi di insegnamento delle sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Le materie e i raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche degli istituti per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, possono attuarsi, a norma dell'art. 17, lettera b) della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:
1) Lingua italiana - storia ed educazione civica;
2) Lettere italiane - storia ed educazione civica;
3) Prima lingua straniera;
4) Seconda lingua straniera;
5) Matematica; matematica applicata; statistica;
6) Fisica;
7) Geografia generale ed economica;
8) Scienze naturali - Chimica e elementi di merceologia - Geografia generale ed economica;
9) Scienze naturali, geografia generale;
10) Tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative;
11) Economia politica; scienza delle finanze; diritto;
12) Stenografia e dattilografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1969

SARAGAT SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 159. - GRECO