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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 758

Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

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Testo in vigore dal: 7-7-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la   legge   22   luglio   1966,  n.  613,  sull'estensione
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari
coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
lavoratori autonomi;
  Visto  l'art.  29, comma terzo, della legge suindicata, che prevede
l'emanazione delle norme regolamentari del trattamento integrativo di
previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio;
  Sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  fondo  di  previdenza,  istituito  presso  l'Ente  nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in
attuazione  degli  accordi economici collettivi per la disciplina del
rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e
13  ottobre 1958, provvede a norma dell'art. 29 della legge 22 luglio
1966,  n. 613, all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti
di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento
derivante   dall'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima.
  Il  fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione
separata  ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed e' disciplinato dal
presente decreto.
  Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono
previste dalle norme del titolo 111 del presente decreto.