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LEGGE 28 marzo 1968, n. 525

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 22.800 milioni.
Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1969 e lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1970 è destinata alla concessione di contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.