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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. 1500

Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia.

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Testo in vigore dal: 19-5-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
  Veduta  la  domanda  presentata in data 14 marzo 1967 dal sindaco e
dal   presidente  dell'amministrazione  provinciale  di  Perugia  per
ottenere  il  pareggiamento  dello  Istituto  superiore di educazione
fisica  con  sede  in  Perugia, ai sensi degli articoli 22 e 28 della
citata legge n. 88;
  Veduto  il parere della sezione prima del Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
  Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  riconosciuto  l'istituto  superiore  di  educazione  fisica  di
Perugia,  intendendosi  l'istituto  medesimo pareggiato a norma degli
articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
  Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario
a carico dello Stato.