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LEGGE 2 aprile 1968, n. 487

Modifica dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1968 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è sostituito dal seguente:
"Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE