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LEGGE 2 aprile 1968, n. 486

Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato, in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente:
maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943);
maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purché nominati sciumbasci prima di tale data;
maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.
L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.
Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1 luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.