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LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

Provvidenze a favore della pesca marittima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal: 25-6-1976
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato,  a  carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile,   lo   stanziamento   di   lire  230.000.000  per  l'anno
finanziario  1967  e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968,
allo  scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura
non  superiore  al  40  per  cento  della  spesa  documentata, per la
esecuzione  delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al
seguente  articolo  2,  da  parte  di  imprese  singole  o  associate
esercitanti  direttamente  l'industria della pesca o il commercio dei
prodotti  ittici.  Alle  cooperative  e loro consorzi e' accordata la
preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.
  I  contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi
a  fondo  perduto  erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti
pubblici. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  14  maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  "  L'entita'  massima  del  contributo, prevista dall'articolo 1
della  legge  28  marzo  1968,  n. 479, nella misura del 40 per cento
della spesa documentata, e' ridotta al 30 per cento."
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il predetto limite
e'  elevato  al  45  per  cento  per  iniziative  poste  in essere da
cooperative  e  loro  consorzi  e  al 50 per cento quando le predette
iniziative   hanno   per  oggetto  la  pesca,  la  lavorazione  e  la
conservazione del pesce azzurro."