stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 maggio 1976, n. 389

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.
Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.
Lo stanziamento di cui al primo comma è destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.
Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente capitaneria di porto relativa all'attività svolta dal richiedente nel settore della pesca.