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LEGGE 2 aprile 1968, n. 467

Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernente gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I corsi triennali di educazione fisica istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70 incluso, limitatamente a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per motivo di gravidanza e puerperio oppure per avere contratto nel triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 malattie debitamente accertate dalla commissione medica dell'istituto presso il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.
In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70.