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LEGGE 2 aprile 1968, n. 465

Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1972)
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Testo in vigore dal:  11-5-1968 al: 31-12-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo articolo 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali.
La destinazione all'estero non può avere una durata inferiore ai tre anni.