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LEGGE 2 aprile 1968, n. 456

Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-5-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440, 15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE