stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 aprile 1968, n. 451

Restituzione dell'I.G.E. alla esportazione dei fiori e piante ornamentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-5-1968 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.
Per gli stessi prodotti di provenienza estera è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.