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LEGGE 20 marzo 1968, n. 432

Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959, per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1964, 1965 e 1966, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.
Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305. Art. 2.
L'integrazione attribuita ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT MORO - PRETI - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE