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LEGGE 2 aprile 1968, n. 417

Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-5-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1968, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336 e con legge 22 marzo 1967, n. 159 nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE