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LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 3-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del
periodo  di  isolamento  del  mercato zolfifero italiano previsto dal
protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960
degli  Stati  membri  della  Comunita'  economica europea, la vendita
degli  zolfi  fusi,  degli  zolfi  di  recupero,  dei  concentrati di
minerale  di  zolfo  e  degli  zolfi filtrati prodotti nel territorio
nazionale  e'  libera  ed e' abolito il divieto di importazione degli
zolfi  di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926,
n.  1923, tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e
alla  tariffa  dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.