stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923

Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione. (026U1923)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 luglio 1927, n. 1495 (in G.U. 27/08/1927, n. 198).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
nascondi
  • Articoli
  • Imposizione dei divieti, loro attuazione e facoltà di derogazione.
    Capo I.
    Norme generali.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Importazione mediante pacchi postali di merci soggette a divieti.
  • 5
  • orig.
  • Cabotaggio, circolazione, imbarco per provviste di bordo e temporanea esportazione di merci di vietata esportazione.
  • 6
  • 7
  • 8
  • orig.
  • Spedizioni per le Colonie italiane.
  • 9
  • Transito, trasbordo, deposito in magazzini doganali e riesportazione.
  • 10
  • Infrazioni e pene.
    Capo I.
    Infrazioni ai divieti di importazione e di esportazione.
  • 11
  • orig.
  • Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione.
  • 12
  • 13
  • Disposizioni finali.
  • 14
  • 15
Testo in vigore dal:  23-11-1926

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e quello 6 agosto 1926, n. 1481;
Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive modificazioni delle tabelle delle merci colpite da divieto di importazione e di esportazione ad esso allegate;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare e coordinare, nonché di integrare le disposizioni legislative in materia dei divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È vietata l'importazione e la esportazione delle merci indicate nelle annesse tabelle A e B, con le limitazioni risultanti dalle tabelle medesime, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Nulla è innovato per quanto riguarda i divieti derivanti da leggi speciali.