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LEGGE 28 marzo 1968, n. 405

Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'art. 56 del trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le indennità e le somme comunque corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono esenti da imposte erariali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT MORO - BOSCO - FANFANI - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE