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LEGGE 18 marzo 1968, n. 402

Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1 gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorché sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE