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LEGGE 18 marzo 1968, n. 400

Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-5-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore al 10 gennaio 1959 presti lodevole servizio di custodia idraulica presso i caselli demaniali delle reti dei canali Cavour o dell'antico demanio, anche se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da imprese aggiudicatarie di lavori dei canali stessi, è collocato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio con la qualifica di vice assistente idraulico.
Il personale anzidetto per essere collocato in ruolo dovrà possedere i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello Stato, salvo il limite di età ed il titolo di studio.
Al collocamento previsto dal primo comma sarà provveduto man mano che si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni sopra specificate.