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LEGGE 28 marzo 1968, n. 397

Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1995)
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Testo in vigore dal:  1-5-1968 al: 2-9-1980
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto è disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:
1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6 mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza esami. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1).
Per il reclutamento dei sottufficiali della banda della Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1 marzo 1965, n. 121.