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LEGGE 20 marzo 1968, n. 391

Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-5-1968 al: 31-12-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene sostituito dal seguente:
"Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.
Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52.
In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione".