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LEGGE 12 marzo 1968, n. 386

Interpretazione autentica dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e modificazioni all'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi.
Il trattamento di cui al comma precedente si applica altresì alle garanzie comunque prestate da terzi a favore degli enti di natura cooperativistica contraenti con la sezione, nonché alle cessioni di crediti che gli enti suddetti operano in favore della sezione medesima, a fronte di interventi creditizi dalla stessa effettuati.
L'aliquota di abbonamento di cui alle norme anzidette si applica sull'ammontare dei crediti della sezione esistenti al momento della chiusura dell'esercizio, ed è sostitutiva di ogni tassa ed imposta, diretta o indiretta, ad eccezione dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, erariale o di pertinenza degli enti locali, che riguardino la sezione stessa o le operazioni dalla medesima compiute, i suoi provvedimenti, contratti, atti e formalità, ivi compresi quelli relativi alla esecuzione, modificazione, riduzione ed estinzione delle operazioni di finanziamento e relative garanzie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT MORO - PRETI - BOSCO - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE