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LEGGE 28 marzo 1968, n. 384

Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del collegamento viario e ferroviario sullo stretto di Messina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda nazionale autonoma delle strade in collaborazione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte di competenza di questa, e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata ad effettuare un concorso di idee o di progetti di massima, cui può partecipare qualsiasi ente, organizzazione e privato, anche stranieri, da concludersi entro il 30 marzo 1969, per stabilire se e con quali sistemi possa essere effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.
Il Ministro per i lavori pubblici emana apposito bando e regolamento di concorso.
Al fine dell'espletamento del concorso, l'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a valersi di tecnici anche estranei alle amministrazioni dello Stato o stranieri e può acquisire, gratuitamente o dietro corrispettivo, i risultati di indagini che siano state o saranno effettuate da privati od enti pubblici.
L'acquisizione è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Azienda nazionale autonoma delle strade, e per la parte relativa alle opere ferroviarie, anche il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso decreto è stabilito l'ammontare del corrispettivo.
Con le stesse modalità, si provvede al conferimento degli incarichi di cui al precedente comma ed alla determinazione dei relativi compensi, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.