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LEGGE 28 marzo 1968, n. 380

Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1972)
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Testo in vigore dal:  28-4-1968 al: 31-12-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di favorire i Paesi in via di sviluppo e di contribuire al loro progresso nel campo scientifico, tecnico ed economico, verranno attuati dei programmi di collaborazione secondo le disposizioni della presente legge.