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LEGGE 6 marzo 1968, n. 377

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende.
I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione del tecnico.
I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associano a tal fine.