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LEGGE 28 marzo 1968, n. 375

Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle imprese titolari di concessioni governative di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato, può essere accordato, per l'anno 1967, un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1 luglio 1967 ed alle condizioni economiche degli esercizi.
Il contributo potrà essere corrisposto fino al limite di lire venti per autobus/chilometro. Potrà però essere elevato fino al limite di lire quaranta per autobus/chilometro per le autolinee che importano notevoli spese di esercizio, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse.