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LEGGE 28 marzo 1968, n. 374

Programma di costruzioni e di opere per un importo di 100 miliardi di lire in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 100 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.
Il suddetto importo di 100 miliardi sarà destinato:
a) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;
b) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio, con priorità per le opere già in fase di avanzata esecuzione, la cui produttività è legata al loro completamento.