stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 1968, n. 373

Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-4-1968 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificata ed integrata con le leggi 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 miliardi.
La somma anzidetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973.