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LEGGE 18 marzo 1968, n. 356

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  26-4-1968 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) comunque assunto alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.