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LEGGE 18 marzo 1968, n. 355

Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-4-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.