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LEGGE 28 marzo 1968, n. 342

Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'istituto mobiliare italiano, in aggiunta allo importo previsto all'articolo 4 della 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge, entro il limite di 10 miliardi di lire.
Il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.