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LEGGE 18 marzo 1968, n. 335

Aumento del contributo ordinario in favore dell'istituto nazionale della nutrizione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni.
Il contributo di cui al precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.