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LEGGE 20 marzo 1968, n. 327

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-4-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.
Sono inclusi altresì in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.