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LEGGE 20 marzo 1968, n. 319

Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: "Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:
"A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT MORO - MANCINI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE