stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 marzo 1968, n. 318

Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-4-1968 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche, con la osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 della stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali introitati a norma di legge, sino alla concorrenza di un importo massimo di lire 7.000.
Sui diritti erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale limite sono corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.