stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 marzo 1968, n. 303

Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-4-1968 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali, di materie tecniche industriali, di materie tecniche agrarie, di materie tecniche marinare, di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale, di stenografia, di dattilografia, di calligrafia, di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico pratici a tempo indeterminato nelle scuole di avviamento professionale nonché le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e d'applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio, anche non continuativo, con qualifica non inferiore a buono, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, sono collocati alle condizioni e con le modalità di cui ai commi seguenti nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.
Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloquio nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di titolo di istruzione secondaria di primo grado anche se unito a declaratoria di equipollenza rilasciata su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Gli esami colloquio saranno indetti con decreto ministeriale il quale stabilirà i programmi di esame nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande.