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LEGGE 12 marzo 1968, n. 290

Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-4-1968 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario annuo di lire 30 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 5 luglio 1964 n. 626, a decorrere dall'esercizio 1968 è fissato in 60 milioni annui.