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LEGGE 12 marzo 1968, n. 289

Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle, ferrovie secondarie gestite in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per limiti di età o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purché abbia almeno due anni di servizio effettivo, è ammesso ai concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, senza limitazioni di età.