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LEGGE 12 marzo 1968, n. 287

Integrazione e modifica dell'art. 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti:
"Alle Gestioni speciali sovraintendono i consigli di amministrazione degli istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE