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LEGGE 28 marzo 1968, n. 279

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:
"Detto ente subentra alla stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'istituto medesimo terreni della foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per lo svolgimento delle attività della sezione operativa di San Pietro Avellana".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT MORO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE