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LEGGE 14 marzo 1968, n. 273

Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-4-1968 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituita l'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario dell'esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina.
Fino a quando l'Accademia non sarà funzionante, i relativi corsi sono tenuti presso altri istituti o scuole militari già esistenti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, sono fissate le modalità dei corsi, le materie di insegnamento militare e tutte le norme necessarie all'inquadramento degli allievi nei corsi stessi.