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LEGGE 1 marzo 1968, n. 258

Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1974.
L'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo può compiere operazioni di cessione di annualità ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della predetta legge 9 luglio 1957, n. 600.
Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività di programmazione, di esame di progetti, di controllo, nonché a provvedere direttamente o in concessione a studi e ricerche.